L'inquinamento acustico ha assunto negli ultimi anni un peso ed una dimensione sempre maggiori principalmente a causa dell'aumento del traffico veicolare, ferroviario ed aereo. Se invece si valuta il disturbo da rumore percepito dalle persone, tra le fonti principali vi sono gli impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione, nonché derivante dalle attività antropiche e di vicinato (in ambito soprattutto condominiale).

 

 


L'emanazione della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995 punta ad accelerare l'impegno su questo fronte dei soggetti privati e degli enti pubblici territoriali (Regioni, Arpa, Comuni, ecc).
Allo Stato competono primariamente le funzioni di indirizzo, coordinamento o regolamentazione. Fra i vari decreti, uno in particolare, emanato con lo scopo di diminuire l'esposizione umana, riguarda i requisiti acustici passivi degli edifici e regolamenta la rumorosità degli impianti tecnologici.


ACUSTICA ARCHITETTONICA - requisiti acustici passivi

 

Vie di propagazione acustica
Qualunque tipo di suono può essere trasmesso attraverso le pareti, il soffitto od il pavimento di un edificio percorrendo cammini aerei oppure cammini strutturali. Convenzionalmente si distinguono le vie di propagazione sonora tra aerea e via strutturale.
Questa distinzione non deve trarre in inganno: la propagazione avviene in entrambi i casi attraverso strutture solide, ma la struttura è sollecitata da onde sonore nel primo caso, mentre è sottoposta a forze applicate direttamente nel secondo. Ad esempio: le voci avvertite tra due stanze vicine sono trasmesse per via aerea; i passi del piano superiore sono trasmessi per via strutturale (sollecitazione del solaio). Si parla invece di propagazione per via diretta quando l’onda di pressione sonora non incontra strutture in ostacolo alla propria propagazione.


Sono considerate in questa relazione le norme UNI EN 20140, UNI EN 12354, UNI EN ISO 140 ed il D.P.C.M. 05/12/1997, dove gli edifici vengono divisi a seconda della loro funzione in diverse categorie e, per ciascuna di esse, sono fissati i requisiti acustici passivi. Ecco la tabella di riferimento:



 


 

 

Potere fonoisolante apparente di pareti divisorie fra ambienti

 

Il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, secondo quanto riportato nel DPCM del 5/12/1997, deve avvenire in opera (UNI-ISO 140-4), ciò vuole dire che il valore di 50 deve essere effettivamente garantito dall’edificio una volta realizzato. Partendo da questo presupposto è evidente che garantire in fase di progetto il rispetto, da parte dell’edificio, dei requisiti acustici passivi secondo DPCM 5/12/1997 è cosa abbastanza ardua. Ciononostante un buon punto di partenza, per una corretta progettazione acustica, consiste nell’avvalersi di configurazioni costruttive testate in laboratorio le quali forniscono un concreto aiuto per ottenere una valutazione di massima delle performance della stessa configurazione in opera.
Ovviamente queste prestazioni sono influenzate sia dalla cura con cui viene riprodotta la struttura che dalle condizioni al contorno, ovvero dall’intero sistema in cui viene inserita tale configurazione, le quali possono generare delle differenze non trascurabili tra le performance registrate in laboratorio e quelle della struttura in opera. E’ quindi sempre meglio, in via cautelativa, utilizzare strutture con valori di isolamento acustico superiori ai livelli che devono essere rispettati dall’edificio.

 

Tipi di divisorio tra unità abitative:

 

 

consigliato


consigliato con sistema parete doppia

 

Il potere fonoisolante aumenta in maniera considerevole se la struttura è realizzata con pareti doppie. Queste sono costituite da due tramezzi non rigidamente connessi, separati da un’intercapedine che, per evitare fenomeni di risonanza, può essere vuota oppure riempita con materiale fonoassorbente, quale ad esempio la lana di roccia o il polistirolo. La somma del potere fonoisolante dei singoli tramezzi dà un’ottima approssimazione del potere fonoisolante complessivo della parete doppia.


E’ fondamentale che le due pareti che costituiscono la parete doppia abbiano massa diversa (le due pareti con massa diversa e divise da un’intercapedine, evita l’effetto della risonanza); per migliorare ulteriormente l’isolamento, è possibile agire anche sull’intercapedine d’aria che le separa e che costituisce la molla del sistema “massa-molla-massa”. Se poi l’intercapedine è riempita con un materiale assorbente si migliora ancora di più l’isolamento acustico. Si calcola che nell’ambito suddetto, per ogni cm di intercapedine riempita con isolante fibroso corrisponda un miglioramento di 1 dB rispetto alla stessa intercapedine vuota.
Nelle intercapedini si devono impiegare materiali porosi permeabili all’aria. Gli isolanti cellulari comunemente usati per l’isolamento termico che sono dotati di cellule chiuse in alcuni casi peggiorano le prestazioni acustiche.

 

Le pareti collegate rigidamente al perimetro trasmettono i rumori anche per via indiretta attraverso i solai e le pareti laterali; se invece sono scollegate, il rumore verrà intercettato. E’ opportuno quindi separare la parete almeno dal solaio con una striscia di materiale isolante. (da verificare in zona sismica).
Utilizzare striscia desolidarizzante tipo FONOSTRIP – index o similare con stessa funzione.


Difetti di posa:


Mentre l’entità delle trasmissioni laterali che diminuiscono il potere fonoisolante della parete sono prevedibili con il calcolo, i difetti di posa, invece, non sono prevedibili ma sono evitabili unicamente con l’attenta cura della posa in opera, non solo dei materiali isolanti ma di tutti gli elementi che compongono la stratigrafia della parete e degli impianti che vi sono inseriti.


Si tenga presente che le prove di laboratorio ed il calcolo revisionale non possono tener conto della cattiva posa o dell’impiantistica inserita nelle murature che sono però tutti elementi che influiscono negativamente sull’isolamento acustico del divisorio.
Da evitare:
sigillature incomplete delle corse dei laterizi sia orizzontali che verticali;


posa laterizi rotti;
sigillatura incompleta o mancante del perimetro della parete al soffitto e lungo le pareti adiacenti;
riempimento incompleto dell’intercapedine con la lana minerale o sintetica;
pannelli isolanti non accostati;
tracce degli impianti comunicanti tra le due pareti e scatole elettriche contrapposte.

 

Livello massimo di rumore per gli impianti a funzionamento discontinuo (es scarichi)

 

Le vibrazioni prodotte dagli impianti e dall’acqua che vi circola si trasmettono ai muri (negli attraversamenti e negli appoggi).
Si prescrive pertanto l’interruzione della continuità delle tubazioni con appositi materiali elastici e supporti. In aggiunta a tale accorgimento è anche possibile utilizzare tubazioni e scarichi preisolati multistrato (tipo POLO-KAL-NG – Bampi o PHONOLINE – Redi), cioè costruiti con materiali antivibranti ed assemblati con supporti e giunti speciali in modo da contenere il rumore e le vibrazioni.

 

Isolamento acustico standardizzato di facciata

 

Le finestre e le prese d’aria sono i maggiori responsabili del rumore proveniente dall’esterno. Per ottenere un buon risultato si devono migliorare le caratteristiche del vetro, installandone ad esempio, del tipo stratificato o posando un doppio vetro pesante. E’ opportuno applicare una lamina fonoimpedente come rivestimento interno dei cassonetti in legno delle tapparelle.
Anche le griglie di ventilazione sono elementi attraverso cui il rumore si trasmette. Esistono dispositivi che consentono di limitare la rumorosità delle prese d’aria.

 

Livello di rumore da calpestio di solai

 

Per isolare il pavimento dai rumori di calpestio possono essere utilizzati due modi:
applicare un sistema resiliente a secco costituito da pannelli rigidi e feltrino preaccoppiati di basso spessore, su cui incollare il rivestimento (piastrelle).
Realizzare un “pavimento galleggiante” costituito da materiale elastico, ma ammortizzato, su cui realizzare un massetto e poi il pavimento che deve poter vibrare senza alcun punto di contatto con il solaio e con le pareti (in questo modo si ottengono abbattimenti di oltre 20 dB).


Attenzione: il massetto ed il pavimento non devono avere alcun punto di contatto con le pareti circostanti, altrimenti l’efficacia si riduce moltissimo.

 


 

DECADIMENTO DI 8 dB!!!!

Collegamento rigido pavimento/soglia accesso

 

 

ACUSTICA AMBIENTALE - documenti di previsione impatto acustico

 

Relazione di previsione di impatto acustico ai sensi della Legge 447/1995


La relazione di previsione di impatto acustico è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell’opera, ovvero durante l’iter amministrativo di concessione o autorizzazione, allo scopo di verificare la compatibilità acustica dell’opera con il contesto in cui l’opera stessa andrà a collocarsi.
Nel momento in cui si produce la relazione di previsione di impatto acustico l’opera non è ancora realizzata.
Attraverso la previsione di impatto acustico il costruttore, o il committente dell’opera, può stimare o prevedere se vi sono le condizioni affinché, ad opera realizzata, le emissioni sonore prodotte dalla stessa avvengano nel rispetto dei limiti di legge vigenti o di altri criteri di valutazione presi a riferimento.
Nel caso in cui l’opera produca come effetto una rumorosità indotta, quale ad esempio un aumento del traffico veicolare, la previsione dovrà riguardare anche questo aspetto.

 

Relazione di valutazione del clima acustico ai sensi della Legge 447/1995


La relazione di clima acustico è un documento tecnico il cui obiettivo è quello di caratterizzare, dal punto di vista acustico, un’area ad uso residenziale, o simile, comunque tutelata, che sorgerà in prossimità di sorgenti rumorose già esistenti.
Attraverso la relazione di clima acustico il committente, o il costruttore dell’opera può verificare se il clima acustico dell’area in oggetto consente la realizzazione dell’opera e il suo pieno utilizzo nel rispetto dei limiti di legge vigenti o dei criteri di valutazione considerati.

Relazione di valutazione di impatto acustico ai sensi della Legge 447/1995
La relazione di valutazione di impatto acustico è un documento tecnico che viene richiesto e redatto ad opera realizzata allo scopo di verificare la compatibilità acustica dell’opera con il contesto in cui la stessa è stata realizzata.
Nel momento in cui si produce la relazione di valutazione di impatto acustico, quindi, l’opera è realizzata e produce emissioni ed immissioni sonore.
Attraverso la valutazione di impatto acustico il costruttore, o il committente, dell’opera, può verificare e accertare se le emissioni sonore prodotte dalla stessa avvengano nel rispetto dei limiti di legge vigenti e disposizioni regolamentari presi a riferimento.

Nell'ambito delle nostre competenze, siamo in grado di fornire tutti quei servizi relativi a:


Acustica Architettonica:


- progettazione isolamento acustico di edifici residenziali;
- direzione lavori acustica;
- bonifica post opera;
- progettazione, direzione lavori e realizzazione chiavi in mano opere di mitigazione e correzione acustica di edifici residenziali;
- progettazione per grandi ambienti;
- miglioramento dell'intellegibilita' dei locali a grande affluenza (scuole, teatri, cinema, bar, ristoranti, ecc);
- progettazione di opere ed interventi per l'insonorizzazione di ambienti;
- progettazione di privacy acustica (sale riunioni, ambulatori, ecc);
- collaudi acustici mediante idonea strumentazione (macchina da calpestio, dodecaedro, cassa monodirezionale)

nota importate:


Corte costituzionale - Annullamento Articolo 11 comma 5 legge 88/2009.pdf

 

Acustica Ambientale:


- valutazioni previsionali di impatto acustico;
- verifica del clima acustico;
- verifica dell'impatto acustico;
- stesura di piani di zonizzazione acustica;
- verifiche ambientali in sito.

 

ACUSTICA SUI LUOGHI DI LAVORO


Numerosi sono ormai le valutazioni che si annoverano.
Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 del d.Lgs 81/08, si procede alla valutazione del rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:
il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
i valori limite di esposizione e i valori di azione;
tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;
per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ortotossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformita' alle vigenti disposizioni in materia;
l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' responsabile;
le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica; l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
Le modalità delle misure rispettano le prescrizioni del D.Lgs 81/08, il quale adotta le seguenti definizioni:
pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;
livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 (micro)gPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,8h): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2


Articolo 192 - Misure di prevenzione e protezione


1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.


2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 190 risulta che i valori inferiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.


3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l’accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.


4. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

di recente indirizzo si evidenzia:


METODOLOGIA INAIL RIDUZIONE DEL RUMORE NEGLI AMBIENTI LAVORO.pdf

 

 

Referente Sicurezza nei Luoghi di Lavoro:

 


Ing. Cavalletto Alessandro

Cell. 347 5600804


Fax: 049 8252383
E-mail: info@pancav.it

 

Curriculum Ing. Alessandro Cavalletto


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